Sentenza Cassazione a SSUU n. 19704 del 2/10/2015
Estratto di ruolo «impugnabile» se la cartella non è stata notificata.
Le Sezioni Unite attribuiscono tutela al contribuente, che per impugnare non deve «sperare» in un’ipoteca
Alfio CISSELLO
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704 depositata il 2 ottobre 2015, hanno sancito che, se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando riceve l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione.
Trattasi di un problema molto sentito dai contribuenti, specie se questi, negli anni, hanno cambiato non residenza ma solo indirizzo all’interno del medesimo Comune.
Le somme vengono iscritte a ruolo e inviate ad Equitalia, che notifica la cartella di pagamento. Ma la notifica, per un qualsivoglia motivo, è irregolare, quindi il contribuente non viene a sapere nulla del ruolo. Poi, magari c’è un fermo dell’auto, sempre notificato in maniera nulla. Il malcapitato contribuente si accinge a vendere l’auto, e l’agenzia che si occupa della pratica fa presente esserci un fermo, allora egli va nell’ufficio di Equitalia e ottiene, dopo aver richiesto invano copia della cartella di pagamento, l’estratto di ruolo.
Come può il contribuente tutelarsi se non impugnando l’estratto di ruolo, o, per dirla senza incorrere in errori tecnici, se non impugnando la cartella di pagamento di cui ha avuto contezza esaminando il menzionato estratto?
Il diritto di ricorrere sembra scontato, e un’eventuale risposta negativa porrebbe seri problemi di ordine comunitario e costituzionale.
La rimessione alle Sezioni Unite deriva dal fatto che, secondo alcune pronunce, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile (si veda “Impugnabilità dell’estratto di ruolo alle Sezioni Unite” del 22 luglio 2014).
Ecco, sinteticamente, il ragionamento effettuato dai giudici della Corte.
L’estratto di ruolo è un semplice documento interno all’agente della riscossione, che riporta i dati indicati nelle iscrizioni a ruolo su un determinato contribuente, quindi non è impugnabile.
Invece, è senz’altro ricorribile il ruolo, che, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, viene notificato mediante la cartella di pagamento.
Tanto detto, l’art. 19 comma 3 del DLgs. 546/92, nella parte in cui sancisce che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, non osta ad affermare che, ricevuto l’estratto di ruolo, il contribuente possa, in quel momento, impugnare la cartella di pagamento (e quindi pure il ruolo) in precedenza non notificata.
Ristabilita la parità delle parti
A ben vedere, nel caso in oggetto, l’attuazione del richiamato art. 19 comma 3 sarebbe impossibile sol perché, dopo la cartella di pagamento, il contribuente potrebbe anche non essere notificatario di ulteriori atti impugnabili, e venire immediatamente iscritto nel registro dei pubblici debitori.
Il contribuente, se il complesso normativo venisse così interpretato, dovrebbe sperare nella notifica di un atto “successivo” autonomamente impugnabile, in modo da poter rivolgersi dinanzi alla Commissione tributaria in piena ottemperanza dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 546/92. Immaginiamo dunque il difensore tributario che, in seguito all’esposizione del problema da parte del cliente, si rivolge a questo dicendo: “speriamo che arrivi una comunicazione ipotecaria con notifica regolare”.
Le cose non stanno affatto nella maniera descritta: adesso, è palese che, in presenza di un vizio di notifica tale da aver cagionato la mancata conoscenza del ruolo, quando viene rilasciato l’estratto di ruolo sorge il diritto al ricorso.
Lo stesso si deve dire per il sistema degli accertamenti esecutivi, attribuendo al contribuente il diritto a ricorrere (sempre in caso di invalida notifica dell’accertamento esecutivo) sia contro la nota di “presa in carico” del credito ad opera di Equitalia (atto, nelle situazioni ordinarie, non impugnabile) sia da quando egli riceve un qualsivoglia documento da cui emerge la presenza di un debito derivante da accertamento esecutivo, che, per forza di cose, non potrà chiamarsi “estratto di ruolo”.





